Accesso civico semplice

Cos'è l'accesso civico semplice?

L'accesso civico semplice, introdotto dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 97/2016, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.


Chi può presentare la richiesta?

L’accesso civico semplice è consentito a tutti i cittadini senza alcuna limitazione soggettiva (ovvero non bisogna dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad una situazione giuridica qualificata).

La richiesta non deve essere motivata ed il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.


Come si presenta l'istanza?

Relativamente alla procedura è previsto che la richiesta di accesso civico semplice possa essere presentata a mezzo posta, fax, direttamente presso gli uffici o trasmessa per via telematica tramite mail o pec a:

protocollo.generalecomune.fano.pu.it

comune.fanoemarche.it

In ogni caso deve essere sottoscritta e accompagnata da copia non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore.

La richiesta va indirizzata  esclusivamente  al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

  • Dott. Stefano Morganti


Che procedura viene seguita?

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ricevuta la richiesta e verificatene la fondatezza, la trasmette al Dirigente competente detentore dei dati, che ne curerà la trasmissione ai soggetti individuati per la pubblicazione degli stessi.

L'Amministrazione entro trenta giorni procede alla pubblicazione sul sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.


Cosa fare in caso di accesso negato?

Nei casi di ritardo, mancata risposta o diniego da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato in base a quanto disposto dall'art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990, che conclude il procedimento di accesso civico semplice come sopra specificato.

Il titolare del potere sostitutivo in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione è il Dirigente del Gabinetto del Sindaco.


Moduli per l'esercizio del diritto

Per l’esercizio del diritto di accesso civico semplice si possono utilizzare i seguenti moduli:

Data di Creazione 10 dicembre 2019

Nome fileInformazioniAggiornato il
00_Richiesta_accesso_civico_semplice.doc 51 KB 05.09.2022 11:11
01_Richiesta_accesso_civico_semplice.pdf 109 KB 05.09.2022 11:11