CONVENZIONI, CONSORSI E ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 87 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. Il Comune coopera con lo Stato, con la Comunità Economica Europea, con la Regione, con la Provincia, con i Comuni e con tutti gli altri enti ed istituzioni, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.



ART. 88 - CONVENZIONI

1. Il Comune promuove iniziative atte a favorire la collaborazione fra enti locali attraverso la costituzione di forme di cooperazione ed associative, previste dalla legge.

2. Il Comune, al fine di garantire lo sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, promuove iniziative per la stipulazione di apposite convenzioni con la Provincia ed i Comuni per lo svolgimento coordinato di funzioni e di servizi pubblici.

3. Il Comune assicura il concorso e  la  collaborazione nella redazione delle convenzioni stesse.

4. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.



ART. 89 - CONSORZI

1. Il Comune promuove e favorisce  la costituzione di consorzi con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con i comuni della valle del Metauro e della valle del Cesano, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi, sia per realizzare, attraverso una corretta definizione dei bacini d'utenza, sinergie ed economie di scala, sia per assicurare maggiore efficacia di prestazioni ai cittadini.

2. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

3. Detta convenzione deve prevedere in particolare l'obbligo, a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Comune è rappresentato, nell'assemblea del consorzio, dal Sindaco o da un suo delegato, con responsabilità pari a quelle fissate dalla  convenzione e dallo statuto.

 5. Il rappresentante del Comune negli organi di governo di altri enti pubblici o privati riferisce annualmente al Consiglio Comunale sull'attività dell'ente.

6. La relazione annuale è presentata al Sindaco per la successiva discussione al Consiglio entro un mese dall'approvazione del  conto  consuntivo annuale dell'ente consorziato.



ART. 90 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la definizione di opere, di interventi o di programmi di intervento, di proprio interesse, che richiedano, per la loro attuazione, l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma.

2. Il Sindaco, sentita la Commissione Consiliare competente, promuove la conclusione degli accordi di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento, ai sensi di legge.

3. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.