Titolo IX: Cap IV - REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 95 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei revisori composto da tre membri.

2. I componenti sono scelti ai sensi di legge. Ad essi si applicano le cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legge. Durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

3. Il Collegio dei revisori, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il Consiglio Comunale nelle attività di controllo ed indirizzo sulla azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'Ente.
La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel Comune;
b) esercita, secondo le disposizioni del  Regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti e dei procedimenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;
c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
d) svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione.

4. Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce  immediatamente al Sindaco ed al Consiglio Comunale, nella persona del suo Presidente.

5. I revisori hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'Ente connessi al loro mandato e possono essere invitati a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio. I rapporti del Collegio con gli uffici sono stabiliti dal Regolamento di contabilità.

6. Ai revisori dei conti spettano i compensi che saranno stabiliti dal Consiglio Comunale nei limiti di legge. 

 

 

ART. 96 - CONTROLLO DI GESTIONE

1. La Giunta Comunale, attraverso apposita struttura operativa, dispone verifiche periodiche, con cadenza definita dal regolamento di contabilità del Comune, sulla attività amministrativa e gestionale degli uffici, dei servizi, delle aziende e delle istituzioni dipendenti dal Comune.
 Le verifiche periodiche hanno lo scopo di:
a) accertare lo stato della gestione dei settori di intervento e lo stato di attuazione dei piani, programmi e progetti la cui diretta responsabilità è attribuita ai dirigenti, ai sensi di legge e di regolamento;
b) misurare il grado di economicità, produttività, efficacia ed efficienza raggiunto in relazione alle risorse  impiegate, agli obiettivi fissati ed ai tempi stabiliti.

2. Il controllo di gestione potrà articolarsi anche per centri di costo sulla base di costi standard, con le modalità che saranno stabilite dal Regolamento di contabilità.

3. I risultati delle verifiche periodiche sono comunicati al Sindaco perchè ne riferisca al Consiglio Comunale.

4. La Giunta allega al conto consuntivo una relazione illustrativa che esprime la  valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.